IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: COS'E' E PERCHÉ VA REDATTO

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di procedere alla Valutazione dei Rischi, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08, elaborando un documento denominato Documento di Valutazione dei Rischi (o DVR).
Dove va custodito il DVR?
Il DVR deve essere conservato presso la sede dell’unità produttiva al quale si riferisce. Il Documento può essere custodito sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico, a patto che questo sia controfirmato dalle figure aziendali, sia aggiornato all’ultima revisione e sia facilmente consultabile.
Da chi deve essere firmato il DVR?
Il DVR deve essere firmato dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) se l’incarico viene rivestito da una persona diversa rispetto al Datore di Lavoro.
Inoltre, il documento deve essere controfirmato anche dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) se eletto internamente tra i lavoratori o, in caso contrario, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Qualora risulti necessaria la nomina del Medico Competente (videoterminalisti >20 ore settimanali, rischio chimico superiore a irrilevante per la salute, etc), è necessario che anche il Medico Competente controfirmi il DVR.
Quali sono le sanzioni per la mancata redazione del DVR?
In caso di omessa redazione del DVR da parte del datore di lavoro è previsto l’arresto dai tre a sei mesi o sanzione amministrativa da 2.740,00 a 7.014,40 euro.
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