A partire dal 13 dicembre 2016 gli Operatori del Settore Alimentare saranno tenuti ad inserire una "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta.
Pertanto, dalla fine del 2016, tutti i prodotti alimentari preconfezionati, salvo alcune eccezioni, dovranno riportare una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal o kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, relativa a 100 grammi di prodotto e, su base volontaria, relativa alla porzione confezionata. Sempre su base volontaria, potrà essere riportato in etichetta in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani di un adulto medio.
Restano esclusi da tale obbligo i prodotti venduti sfusi (pane, pasticceria, gelati ecc.).
L'allegato V del Regolamento stabilisce quali siano le eccezioni, cioè i casi in cui la tabella nutrizionale non è obbligatoria ma solo facoltativa. Di seguito si riportato le esclusioni elencate nell’Allegato.
ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ( 1 ), i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;
13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2 ;
19. gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore
Il punto 19 del Regolamento 1169/2011 ha suscitato diverse perplessità e dubbi di interpretazione. A tale proposito è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico e della Salute con una circolare esplicativa in merito all’esclusione delle PMI e delle imprese artigiane da tale obbligo.
La circolare ministeriale 16.11.16 fornisce la seguente interpretazione della deroga in esame, che si applica alle sole micro-imprese, vale a dire quelle con “meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro“.
Di conseguenza, “le piccole quantità di prodotti” esentate dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale possono di fatto coincidere con l’intera produzione di tali imprese, a condizione che la vendita abbia luogo mediante:
• fornitura diretta ai consumatori, anche mediante spacci aziendali, mercati locali (es. Campagna Amica) e bancarelle, sagre “e ogni forma di somministrazione“, senza intermediazione di operatori diversi dal produttore;
• fornitura a strutture locali di vendita al dettaglio nei seguenti casi:
- “il livello locale deve essere identificato nel territorio della Provincia ove insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini“, escludendo “il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo essere inteso come ambito nazionale“.
- la “vendita al dettaglio” va riferita sia a “l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale“.
Il motivo di tale esclusione trova spiegazione nel tentativo di contemperare l’interesse dei consumatori a ricevere informazioni sul ruolo degli alimenti nella dieta con quello delle PMI a sopravvivere alla già gravosa mole di oneri burocratici.