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Servizi per la sicurezza sul lavoro

Prevenzione incendi

PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione incendi occupa uno spazio fondamentale nell'ambito della sicurezza aziendale, nell'ottica della salvaguardia della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente. I nostri professionisti hanno esperienza ventennale nell'ambito della progettazione finalizzata all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e nell'impiantistica di sicurezza a servizio degli edifici; gli stessi risultano iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs. 08/03/2006, n. 139, ai fini delle certificazioni e dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi.

SERVIZI OFFERTI

  • consulenze, servizi tecnici specializzati e supporto tecnico per adempimenti legati alla prevenzione incendi:
  • progettazioni per attività soggette ai controlli di prevenzione da parte dei VVF ai sensi del DPR 151/2011
  • certificazioni e asseverazioni ai fini del rinnovo periodico di conformità antincendio
  • progettazione di impianti idrici antincendio a idranti, sprinkler, acqua nebulizzata, a saturazione.
  • progettazione di sistemi di evacuazione naturale del fumo e del calore (ENFC) e di evacuazione forzata (EFFC)
  • progettazione impianti di rivelazione automatica di incendio e di segnalazione manuale di allarme
  • progettazione, direzione lavori e assistenza alla scelta di strutture e sistemi di compartimentazione resistenti al fuoco con calcoli e certificazione della resistenza al fuoco
  • Formazione degli addetti antincendio (rischio basso-medio-alto) e relativi aggiornamenti (anche con ottenimento dei requisiti di idoneità tecnica)

Siamo specializzati nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico, previste dalla Legge Quadro 447/95, in caso di realizzazione delle seguenti opere:

  • Scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  • Insediamenti residenziali prossimi alle opere per cui è prevista la VIA o la VPIA;

VALUTAZIONE RISCHI ACUSTICI PASSIVI

Siamo competenti per la redazione della documentazione sui Requisiti Acustici Passivi ai sensi del DM 05/12/1997, prevista dalla Legge Quadro 447/95 in caso di richiesta per il rilascio di concessioni edilizie di nuove realizzazioni, modifiche e ristrutturazioni.

  • 26 Gen

    Nuova circolare sui requisiti antincendio per le autorimesse sotto soglia

    Con la pubblicazione della circolare n. 17496 del 18/12/2020 è stato completato il quadro normativo riguardante la sicurezza antincendio per le autorimesse sotto soglia.

    COSA SI INTENDE PER AUTORIMESSA SOTTO SOGLIA?

    Un'autorimessa sotto soglia presenta una superficie inferiore a 300 metri quadrati.

    QUALI SONO I REQUISITI ANTINCENDIO PER TALI AUTORIMESSE?

    La linea guida "Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2", contenuta nella Circolare, costituisce un utile riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle autorimesse sotto soglia.

    E PER LE AUTORIMESSE CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 300 MQ?

    Permane l’assoggettabilità di tali autorimesse ai controlli di prevenzione incendi (Attività 75 del DPR 151/2011) e rimane, quale unico riferimento normativo, il D.M. 15/5/2020 recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020, in vigore dal 19 novembre u.s., con la definitiva abrogazione del D.M. 1/2/1986. Leggi anche la nostra news sulla nuova norma per la progettazione delle autorimesse.

    Il nostro studio offre dei servizi dedicati alla prevenzione incendi, che potete trovare al seguente link.

    Non esitare a contattarci per maggiori informazioni sulla tua attività: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | tel. 0421 276274

  • 29 Ott

    In vigore da novembre la nuova norma per la progettazione delle autorimesse

     È stato pubblicato, lo scorso 23/05/2020, in Gazzetta Ufficiale il D.M. 15/05/2020 recante “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.
    Tale Decreto entrerà in vigore il 19/11/2020, a 180 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e andrà ad abrogare il D.M. 01/02/1986 (norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili) e il D.M. 22/11/2002 (Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a GPL all’interno di autorimesse) e a sostituire integralmente il Capitolo V.6 della Sezione Regole Tecniche Verticali del Codice di Prevenzione Incendi D.M. 03/08/2015. 

    L’emanazione della nuova regola tecnica verticale RTV V.6 comporta l’eliminazione del così detto “doppio binario” per la progettazione delle nuove autorimesse, diventando in questo modo l’unico riferimento in materia di prevenzione incendi.

    QUALI SONO LE NOVITÀ?

    La norma, che si applica ad autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2, porta alcune novità rispetto alla precedente RTV del Codice di Prevenzione Incendi: 

    • non sussiste più la distinzione tra autorimessa pubblica e privata che viene sostituita dalla classificazione in base alla caratteristica prevalente degli occupanti (occupanti che hanno familiarità con l’edificio o meno), uniformandosi in questo modo alla metodologia dell’assegnazione dell’indice Rvita del Codice di Prevenzione Incendi;
    • la classificazione in base all’altezza si basa ora sulla quota di tutti i piani dell’autorimessa e non sull’altezza antincendi del fabbricato nel caso di autorimesse miste;
    • viene esplicitamente imposta la valutazione del rischio incendio secondo le modalità previste dal Codice di Prevenzione Incendi; 
    • sono eliminate prescrizioni specifiche per autosilo in riferimento alla resistenza al fuoco delle strutture;
    • sono modificate alcune prescrizioni in materia di resistenza al fuoco delle strutture, della compartimentazione di aree a rischio specifico, della comunicazione tra compartimenti e verso altre attività;
    • sono introdotti alcuni divieti come il divieto di parcamento di veicoli con motore endotermico sprovvisti di revisione periodica e di veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose e il divieto di parcare un numero di veicoli maggiore di quello previsto;
    • la progettazione delle aperture di ventilazione per il controllo del fumo e del calore non rimanda ai livelli di prestazione della Regola Tecnica Orizzontale del Codice ma sono presenti prescrizioni specifiche. Inoltre, è considerata soluzione conforme l’utilizzo di sistemi di ventilazione orizzontale forzata (SVOF). 

     Se vuoi ottenere maggiori informazioni, non esitare a contattarci: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; tel. 0421 276274

  • 25 Mar

    Decreto “Cura Italia”: Proroghe di Prevenzione Incendi

     Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020 è stato pubblicato il Decreto Legge  17.03.2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” conosciuto come Decreto “Cura Italia” che è entrato in vigore il 17 marzo 2020.

    Nella Circolare dei Vigili del Fuoco del 19 marzo 2020 è stato specificato che, in relazione alle proroghe in materia di prevenzione incendi:

    si segnalano i seguenti articoli:

    • art. 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee;
    • art. 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare;
    • art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

    Approfondiamo i dettagli ai paragrafi successivi.

    Atti amministrativi di cui all'art. 103 – comma 2

    • le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all'art 5 del DPR 151/2011;
    • i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015;
    • e omologazioni dei prodotti antincendio;
    • i termini (fissati dall'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i.

    Tutte queste attestazioni, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

    Procedimenti amministrativi e controlli di cui all'art. 103 – comma 1

    Ricadono in tale comma i procedimenti ed i controlli del DPR 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015: "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento". 

    Formazione antincendio

    Rimangono sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell'ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

     

     

  • 29 Nov

    Impianti produzione calore a gas: nuova regola tecnica

    Decreto del Ministero dell'Interno 8 novembre 2019 (in GU n.273 del 21-11-2019): approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi (in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta).

     

    Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti civili extradomestici per la produzione di calore, di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

    • climatizzazione di edifici e ambienti;
    • produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
    • cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
    • lavaggio biancheria e sterilizzazione;
    • cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

    NOTA: più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale, ovvero in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi ivi installati; qualora detta somma sia maggiore di 35 kW, indipendentemente dal valore della singola portata termica di ciascun apparecchio, il locale che li contiene ricade, ai fini delle misure di prevenzione incendi, nel campo di applicazione del decreto.

     

    Il decreto non si applica a:

    • impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
    • impianti di incenerimento;
    • impianti costituiti da stufe catalitiche;
    •  impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

    Ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria.

     

     

    Cosa succede agli impianti esistenti?

    Agli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

     

     

  • 24 Ott

    Asili nido e scuole: i tempi per l'adeguamento antincendio

    Il testo coordinato del dl n. 59/2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12/08/2019), reca anche misure urgenti in materia di normativa antincendio negli edifici scolastici.

    In particolare, modificando i commi 2 e 2-bis, art. 4, del dl n. 244/2016, il decreto prevede i seguenti termini per l’adeguamento antincendio:

    • il 31 dicembre 2019 per gli asili nido
    • il 31 dicembre 2021 per le scuole

    Il Decreto 21 marzo 2018 individua i primi necessari interventi da attuare per l’adeguamento delle scuole ancora non in regola:

    • i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni
    • la messa a norma dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, degli impianti elettrici e di sollevamento
    • l’organizzazione della gestione della sicurezza
    • l’installazione di un numero adeguato di estintori, di idonei sistemi di allarme e della segnaletica

     

  • 25 Set

    Dal 20 ottobre 2019 termina la possibilità di "doppio binario" per la progettazione antincendio

    A partire dal 20 ottobre 2019 viene eliminato il cosiddetto “doppio binario“ per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ponendo fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

    Da tale data infatti, dopo i 180 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.M. del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019, entrano in vigore le modifiche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

    Viene reso obbligatorio l’uso del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate” (prive di una Regola Tecnica Verticale riguardante la specifica singola attività).

    Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”.

    Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.

    Per gli interventi di modifica di attività esistenti non rientranti nel caso appena descritto (cioè nel comma 3 dell’art. 2 del Codice ex DM 3.8.2015), rimane la possibilità di continuare ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi (ex art 5 comma 1bis del Codice) e per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi (ex art. 15 comma 3, del D.Lgs. 139/2006), fatta salva la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare il Codice all'intera attività.

     

    A chiarimento si riporta la tabella di sintesi delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione (circolare 378/2019 del CNI):

    Link al Codice di prevenzione incendi (Testo Coordinato)

  • 18 Lug

    Entrata in vigore nuova norma CEI EN ATEX

    Nel settembre del 2015 è stata pubblicata dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale, in seguito recepita come norma EN nel dicembre 2015 e pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano nel marzo del 2016 come CEI EN 60079-10-1:2016. 

    La norma definisce il nuovo standard di classificazione delle zone a rischio di esplosione e sostituirà la precedente CEI EN 60079-10-1:2010 a partire dal 13 ottobre 2018.
    Le novità introdotte sono sostanziali e modificano le metodologie tecniche di classificazione di queste zone.

  • 02 Apr

    EDIFICI SCOLASTICI: adeguamenti antincendio scuole e asili nido

    Con il recente Decreto Ministero dell'Interno 21 marzo 2018 vengono stabilite le "Indicazioni programmatiche prioritarie" per l'adeguamento di prevenzione incendi degli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e ai locali adibiti ad asili nido, con livelli di priorità indicati con le lettere A/B/C e posti in relazione ai punti delle rispettive regole tecniche di prevenzione incendi.

    La necessità di definire indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell’adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio, consegue dal termine, scaduto alla data del 31 dicembre 2017 dopo numerose proroghe, per l'adeguamento alla normativa antincendio:

    - degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado di decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992;

    - degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 (già soggetta a piano proroga scadenze come "nuova attività" di cui al D.P.R. 151/2011).

    Le scuole e gli asili sono compresi nell'attività 67 del D.P.R: 151/2011 (Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti).

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  • 29 Ago

    Scuole: nuove norme di prevenzione incendi

    E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 7 agosto 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastichescolastiche.

    Le norme tecniche si possono applicare alle attività scolastiche sia esistenti che di nuova realizzazione, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 67 (ad esclusione degli asili nido): “scuole di ogni Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti”. Sono inoltre escluse scuole aziendali e ambienti didattici che si trovano all’interno di attività non scolastiche.

    Le norme si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno del 26 agosto 1992 (quest'ultimo potrebbe essere abrogato entro la fine del 2019).

    Con il capitolo V.7 – Attività scolastiche” all’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, continua il percorso di completamento della sezione V delle linee guida e metodologie di prevenzione incendi (RTO) introdotte con il DM 3 Agosto 2015 (dopo uffici, alberghi ed autorimesse).

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