Il D.Lgs. 146 del 21 ottobre 2021 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) e la definitiva legge di conversione (legge 215 del 17 dicembre 2021) hanno delineato importanti novità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questi interventi normativi sono stati definiti una “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, D.gs 81/08 e sono stati voluti dal Governo, anche a seguito dei fatti di cronaca relativi agli infortuni mortali sul lavoro. Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è previsto l’inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro.
In questa news si analizzeranno in dettaglio le modifiche di interesse per le attività produttive che riguardano i seguenti temi:
- Provvedimenti di sospensione dell’attività
- Formazione e addestramento
- Il ruolo e la formazione del preposto.
Tali disposizioni, salvo dove diversamente indicato, sono già in vigore.
Quando può essere sospesa l’attività lavorativa?
La riscrittura dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a contrasto del lavoro irregolare e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In merito al lavoro irregolare, la sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nel testo previgente il riferimento era al 20%).
Il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 elenca le altre cause di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di mancanze in materia di salute e sicurezza. Gli ispettori emetteranno tale provvedimento in caso di:
- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: obbligatorio per aziende con almeno 10 lavoratori o per aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (identificate ai sensi del 151/2011)
- Mancata formazione ed addestramento (il provvedimento di sospensione è adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento si veda paragrafo successivo)
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP)
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) – documento obbligatorio per i cantieri
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore.
Una novità rilevante introdotta dalla riformulazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 consiste nel fatto che è stata eliminata la discrezionalità rispetto all’adozione del provvedimento di sospensione. Infatti, nel nuovo testo è scritto espressamente che l’Ispettorato adotta un provvedimento di sospensione, mentre nella precedente versione era indicato che gli organi competenti "possono" adottare un provvedimento di sospensione. Oltre al provvedimento di sospensione sono previste anche sanzioni pecuniarie.
Formazione e addestramento
Quanto alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per prevedere che anzitutto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione.
Questo significa che ci si aspetta entro i prossimi 6 mesi una rivisitazione generale della formazione dei lavoratori ma anche:
In merito all’addestramento si stabilisce in primo luogo che l'addestramento consiste in una prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).
Come specificato nella nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che riepiloga gli indirizzi interpretativi per chi deve effettuare i controlli, l’addestramento è obbligatorio nei seguenti casi, specificati nel D.lgs 81/08:
- utilizzo di attrezzatura da lavoro (Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2012);
- utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito (Articolo 77, comma 5);
- sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (Articolo 116, comma 4);
- lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi (Articolo 136, comma 6);
- formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi (Articolo 169).
Il ruolo e la formazione del preposto
La legge di conversione del D.L. n. 146/2021 interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del preposto, che acquisisce sempre maggiore importanza nel contesto della prevenzione aziendale.
La prima importante novità è l’obbligo per datore di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico: sarà possibile che i contratti collettivi di lavoro stabiliscano la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate. Si ribadisce che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.
L’art. 19 “obblighi del preposto” del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato come segue alla lett. a) del primo comma ora cita:
“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Viene quindi assegnato al Preposto, il compito o meglio l’obbligo di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, a fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Inoltre, qualora verifichi il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e/o Datore di Lavoro.
Viene poi aggiunto il comma f-bis), che prevede “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”. Pertanto il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire bloccando temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente.
L’importanza del preposto viene ribadita anche nel contesto degli appalti, art.26 D.lg 81/08. Con la modifiche di legge sopraddette, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (comma 8-bis).
Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008). Tale frequenta di aggiornamento entrerà in vigore dopo la revisione degli Accordi prevista entro il 30/06/22, come sopra specificato.
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