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Servizi per la sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro

LA SICUREZZA COME OBBIETTIVO PRIMARIO

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E VALUTAZIONE DEI RISCHI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: un OBBLIGO di legge, una NECESSITA' per la salute dei lavoratori, una CONQUISTA per un paese civile, un MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' della vita in azienda e della PRODUTTIVITA'.

Redazione e/o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Valutazione dei Rischi per i LUOGHI DI LAVORO, MACCHINARI, ATTREZZATURE, RISCHI SPECIFICI:

  • Valutazione rischio incendio
  • Valutazione rischio esplosione
  • Valutazione rischio chimico
  • Valutazione rischio biologico
  • Valutazione rischi da movimentazione manuale dei carichi
  • Valutazione rischi per lavoratrici madri
  • Valutazione specialistica del rischio rumore
  • Valutazione specialistica del rischio vibrazioni
  • Valutazione rischio amianto
  • Valutazione rischio lavori presso luoghi confinati
  • Valutazione rischio Stress Lavoro-Correlato
  • Valutazione rischio alcol e droghe

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP)

Assistenza al RSPP aziendale

Redazione di Piani di Emergenza aziendali

Documenti di pianificazione delle procedure operative di intervento e gestione delle emergenze

Planimetrie con dotazioni di sicurezza ed istruzioni

Assistenza alle prove di evacuazione

Audit di verifica ambienti di lavoro

Relazione sugli adempimenti di sicurezza

Stima costi interventi di adeguamento norme di sicurezza

Scadenziario adempimenti di sicurezza



MEDICINA DEL LAVORO

  • Nomina di Medico Competente con applicazione del protocollo sanitario;
  • Sopralluoghi aziendali e relazione sulle criticità eventualmente riscontrate;
  • Visite mediche preventive di idoneità alla mansione e visite mediche periodiche;
  • Accertamenti sanitari integrativi (audiometria, spirometria, visiotest etc...);
  • Prelievi e analisi per il rilevamento di abuso di alcol e droghe;
  • Formazione Addetti Primo Soccorso secondo D.M. 388/03 per aziende gruppo A-B-C;
  • Partecipazione alle Riunioni Periodiche di Sicurezza.
  • 03 Lug

    COVID-19, aggiornato il Protocollo salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

    Nella serata del 30 giugno 2022, è stato definito, dai Ministeri del Lavoro e della Salute, l’INAIL e le Parti Sociali, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e sostituisce quello precedente del 6 aprile 2021.

    Il nuovo Protocollo è impostato in modo similare alle precedenti versioni, pertanto le misure già vigenti nelle aziende continueranno ad essere applicate.

    Sono stati resi coerenti con la normativa vigente e con la prassi attuale i punti relativi a:

    • informazione;
    • modalità di ingresso nei luoghi di lavoro;
    • la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2;
    • gestione degli appalti;
    • pulizia e sanificazione in azienda e al ricambio d’aria;
    • messa a disposizione di mezzi detergenti e disinfettanti;
    • gestione degli spazi comuni;
    • gestione entrate e uscita dei dipendenti;
    • gestione di una persona sintomatica in azienda;
    • sorveglianza sanitaria;
    • lavoro agile;
    • lavoratori fragili.

    In merito ai dispositivi di protezione individuale (mascherine), il Protocollo prevede che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

    A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.

    Centrale è il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione. Il Comitato aziendale provvederà all'aggiornamento del Protocollo vigente in azienda, secondo le indicazioni di tutti i suoi componenti e delle specificità aziendali.

    Continuano a rimanere in vigore tutte le “Linee Guida per le Riaperture”, per specifici settori, approvate dalla Conferenza Stato Regioni. Il Protocollo, in vigore dal 1 Luglio, sarà oggetto di una verifica entro il 31 ottobre 2022

    Per maggiori informazioni o dubbi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | tel. 0421 276274

  • 09 Mag

    La conferma di validità di applicazione del Protocollo salute e sicurezza

    Nella riunione congiunta del 4 maggio, Ministero della Salute, MISE, INAIL e Parti Sociali hanno confermato la validità di applicazione del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (la cui ultima revisione è datata 6 aprile 2021).

    Le Parti hanno concordato che le misure previste dal Protocollo debbano continuare a trovare applicazione anche con il venir meno dell’emergenza pandemica, che non ha fatto venire meno l’esigenza di prevenzione dei contagi, che continuano a destare preoccupazione.

    Come sottolineato da Confindustria, per quanto riguarda le misure di contenimento del COVID-19, già adottate dalle imprese nel corso di questi due anni di pandemia in applicazione del Protocollo, è opportuno mantenere attive quelle misure che consentono di garantire un’adeguata prevenzione dei contagi nei luoghi di lavoro (es. mascherine chirurgiche o FFP2 nei luoghi chiusi e condivisi tra lavoratori, distanziamento, aerazione dei locali). 

    In particolare, si riportano alcune parti del punto 6 del Protocollo riguardo all’uso dei dispositivi di protezione individuale sui luoghi di lavoro del settore privato (per il settore pubblico vale la Circolare qui citata):

    • (…) In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento (…).
    • Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.

    La stessa Confindustria, in una sua nota del 30/04/2022 consiglia fortemente il mantenimento dei Protocolli di sicurezza anti-contagio e si sofferma, in particolare, sulla fondamentale utilità delle mascherine nei luoghi di lavoro privati.

    Il Ministero della Salute, MISE, INAIL e le Parti Sociali, hanno inoltre programmato un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per rivalutare la situazione ed eventualmente aggiornare il protocollo, che per alcuni aspetti prevede misure ampiamente superate dalla normativa successivamente emanata (ad es. divieto di trasferte, divieto di formazione in presenza, ecc).

     

     

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  • 30 Apr

    Green Pass e mascherine: cosa cambia per le attività produttive?

    Con il termine dello stato di emergenza, a partire dal 01 aprile, il Governo ha progressivamente eliminato alcune restrizioni relative alle misure anti-contagio COVID-19. Con l’ordinanza firmata giovedì 28/04 dal Ministro della Salute, dal 1° maggio entrano in vigore le nuove regole, che in estrema sintesi prevedono un progressivo abbandono del Green Pass e dell’uso delle mascherine al chiuso. Di seguito i dettagli.

    Serve ancora il Green Pass nei luoghi di lavoro?

    No, Non servirà più il Green Pass per recarsi al lavoro, con le dovute eccezioni riguardanti i lavoratori in campo medicale e assistenziale.

    Non ci sarà più l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per utilizzare mezzi di trasporto ed accedere a cinema, teatri, discoteche, ristoranti, palestre. Rimarrà obbligatorio il Green Pass Rafforzato solamente per visitare RSA e strutture sanitarie fino al 31 dicembre.

    Servirà ancora la mascherina?

    No, ma ci sono delle eccezioni.

    L’obbligo delle mascherine al chiuso è terminato ufficialmente il 30 aprile, tuttavia l’ordinanza del Ministro della Salute ha disposto alcune eccezioni e raccomandazioni.

    Fino al 15/06/2022, resta l'obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 per:

    • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
    • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
    • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
    • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

    È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o di grado superiore) anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

    E' obbligatoria la mascherina nei luoghi di lavoro privati?

    No, tuttavia le disposizioni vigenti si limitano a raccomandare di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. L’effettiva attuazione di questa raccomandazione nelle singole aziende è demandata al Datore di Lavoro, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro, delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della consultazione con il servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente.

    Il Ministero della pubblica amministrazione ha diramato una propria circolare in cui sono stabilite delle linee di indirizzo per l’uso della mascherina che possono essere acquisite, in tutto o in parte, anche dai datori di lavoro privati:

    Utilizzo raccomandato delle mascherine:

    • per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive
    • per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti
    • nel corso di riunioni in presenza
    • nel corso delle file per l’accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l’ingresso in ufficio)
    • per coloro che condividano la stanza con personale c.d. “fragile”
    • in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie
    • negli ascensori
    • in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente

    Utilizzo non necessario:

    • in caso di attività svolta all’aperto
    • in caso di disponibilità di stanza singola per il dipendente
    • in ambienti ampi, anche comuni (ad es. corridoi, scalinate) in cui non vi sia affollamento o si mantenga una distanza interpersonale congrua.

    Viaggi

    L’ordinanza del Ministro della Salute proroga al 31 maggio delle disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1 maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.

     

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  • 27 Mar

    Come si dovranno organizzare le attività lavorative dopo la fine dell'emergenza coronavirus?

    Come anticipato nella nostra precedente news, il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza COVID-19- Il DL 24 marzo 2022 n.24 introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

    Il Governo ha predisposto un percorso per il graduale ritorno all’ordinario:

    • fine del sistema delle zone colorate
    • graduale superamento del Green Pass
    • eliminazione delle quarantene precauzionali.

    Quale Green Pass serve per accedere ai luoghi di lavoro?

    Dal 01 aprile al 30 aprile: Green pass base per tutti, compresi ultracinquantenni (escluse alcune categorie particolari, es. lavoratori del settore sanitario)

    Dal 01 maggio: eliminato l’obbligo di Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.

    Serve ancora il Green Pass per i clienti?

    No, non servirà più per accedere a esercizi commerciali, negli uffici pubblici, nei servizi postali e bancari e per i servizi alla persona (parrucchieri, estetiste...).

    Si, per alcuni settori la regola sarà applicata in maniera più graduale:

    Dal 01 aprile al 30 aprile: 

    • Green Pass base per: 

    a) mense e catering continuativo su base contrattuale;

    b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

    c) concorsi pubblici;

    d) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-ter.1 e dagli articoli 4-ter.1 e 4-ter.2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

    e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;

    f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

    • Green Pass Rafforzato per:

    a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;

    b) convegni e congressi;

    c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

    d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

    e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

    f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

    g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

    Sono ancora obbligatori i dispositivi di protezione delle vie respiratorie?

    Si, fino al 30 aprile:

    • mascherine di tipo FFP2, per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono, al chiuso o all’aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, mezzi di trasporto e funivie.
    • di altra tipologia (es. mascherine chirurgiche)
      • in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli per i quali è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, con esclusione delle abitazioni private (e ragionevolmente salvo i casi in cui sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi)
      • in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, ad eccezione del momento del ballo.

    Rimangono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni e coloro che sono esentati (es. soggetti con disabilità...).

    Quali sono le altre misure previste?

    • Protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute. Questi protocolli potranno stabilire le modalità con cui svolgere l'attività lavorativa ma non sono ancora stati pubblicati aggiornamenti in merito.
    • Fine del sistema delle zone colorate;
    • Capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile; 
    • Capienza discoteche all'aperto e al chiuso: 100% dal 01 maggio
    • Quarantena: dal 01 aprile la quarantena per i contatti stretti consisterà nella sola autosorveglianza (mascherina FFP2 in luoghi chiusi e dove c'è assembramento) -  saranno emesse specifiche linee guida attuative dal Ministero delle Salute.
    • Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA. 

    Il decreto contiene, infine, specifiche misure per l'ambito scolastico: si rimanda al testo integrale per i dettagli.

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  • 18 Mar

    Emergenza Coronavirus – Le misure in vigore dopo il 31 marzo

     

    Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza COVID-19: ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19.

    Il Governo ha predisposto un percorso per il graduale ritorno all’ordinario:

    • fine del sistema delle zone colorate
    • graduale superamento del Green Pass
    • eliminazione delle quarantene precauzionali.

    Per quanto di interesse alle aziende, il provvedimento stabilisce:

    • obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine FFP2  nei mezzi di trasporto e nei luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
    • protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute. Questi protocolli stabiliranno le modalità con cui svolgere l'attività lavorativa dal 31 marzo in poi: vi daremo riscontro allo loro pubblicazione;
    • fine del sistema delle zone colorate;
    • capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile; 

    Per quanto riguarda l'accesso al luogo di lavoro, dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base. Dal 1° maggio sarà eliminato l’obbligo di Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro.

    Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

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  • 17 Gen

    D.lgs. 81/08: nuova versione aggiornata a gennaio 2022

     È uscita nel mese di gennaio la versione aggiornata del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

    Il D.lgs. 81/08, il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, è il documento coordinato per tutti i professionisti del settore, privati e pubblici, tra cui gli ispettori: contiene infatti anche le sanzioni previste in caso di inadempimenti in materia di sicurezza.

    Tra le tante modifiche, con il nuovo aggiornamento del D.lgs. 81/08 è stata integrata la parte riguardante i diversi provvedimenti e circolari sull’emergenza da COVID-19 (virus SARS-CoV-2) e con le modifiche previste dal D.L 146/2021 e successiva legge di conversione.

    Si segnala la versione aggiornata del D.lgs. 81/08 scaricabile al seguente link.

     

     

    Vuoi sapere quali obblighi sono previsti dal D.lgs. 81/08 per la tua attività?

    Non esitare a contattarci: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | tel. 0421 276274

  • 31 Gen

    Il DL 146/2021: importanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    Il D.Lgs. 146 del 21 ottobre 2021 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) e la definitiva legge di conversione (legge 215 del 17 dicembre 2021) hanno delineato importanti novità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Questi interventi normativi sono stati definiti una “miniriforma” del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, D.gs 81/08 e sono stati voluti dal Governo, anche a seguito dei fatti di cronaca relativi agli infortuni mortali sul lavoro. Per garantire l’osservanza delle nuove disposizioni è previsto l’inasprimento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro.

    In questa news si analizzeranno in dettaglio le modifiche di interesse per le attività produttive che riguardano i seguenti temi:

    • Provvedimenti di sospensione dell’attività
    • Formazione e addestramento
    • Il ruolo e la formazione del preposto.

    Tali disposizioni, salvo dove diversamente indicato, sono già in vigore.

    Quando può essere sospesa l’attività lavorativa?

    La riscrittura dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 pone una fondamentale attenzione sui nuovi presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale a contrasto del lavoro irregolare e a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In merito al lavoro irregolare, la sospensione per lavoro irregolare scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (nel testo previgente il riferimento era al 20%).

    Il nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 elenca le altre cause di sospensione dell’attività lavorativa a seguito di mancanze in materia di salute e sicurezza. Gli ispettori emetteranno tale provvedimento in caso di:

    • Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)
    • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione: obbligatorio per aziende con almeno 10 lavoratori o per aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (identificate ai sensi del 151/2011)
    • Mancata formazione ed addestramento (il provvedimento di sospensione è adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento si veda paragrafo successivo)
    • Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP)
    • Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) – documento obbligatorio per i cantieri
    • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
    • Mancanza di protezioni verso il vuoto
    • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
    • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi              
    • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi              
    • Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore.

     

    Una novità rilevante introdotta dalla riformulazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 consiste nel fatto che è stata eliminata la discrezionalità rispetto all’adozione del provvedimento di sospensione. Infatti, nel nuovo testo è scritto espressamente che l’Ispettorato adotta un provvedimento di sospensione, mentre nella precedente versione era indicato che gli organi competenti "possono" adottare un provvedimento di sospensione. Oltre al provvedimento di sospensione sono previste anche sanzioni pecuniarie.

    Formazione e addestramento

    Quanto alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 per prevedere che anzitutto che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotti un Accordo nel quale si accorpino, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione.

    Questo significa che ci si aspetta entro i prossimi 6 mesi una rivisitazione generale della formazione dei lavoratori ma anche:

    • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

    • il dettaglio sulle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

     

    In merito all’addestramento si stabilisce in primo luogo che l'addestramento consiste in una prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati (art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

    Come specificato nella nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che riepiloga gli indirizzi interpretativi per chi deve effettuare i controlli, l’addestramento è obbligatorio nei seguenti casi, specificati nel D.lgs 81/08:

     

    • utilizzo di attrezzatura da lavoro (Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato Regioni del 22/02/2012);
    • utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell’udito (Articolo 77, comma 5);
    • sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (Articolo 116, comma 4);  
    • lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi (Articolo 136, comma 6);
    • formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi (Articolo 169).

    Il ruolo e la formazione del preposto

    La legge di conversione del D.L. n. 146/2021 interviene sugli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni del preposto, che acquisisce sempre maggiore importanza nel contesto della prevenzione aziendale.

    La prima importante novità è l’obbligo per datore di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico: sarà possibile che i contratti collettivi di lavoro stabiliscano la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate. Si ribadisce che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.

     L’art. 19 “obblighi del preposto” del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro viene modificato come segue alla lett. a) del primo comma ora cita: 

    “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

    Viene quindi assegnato al Preposto, il compito o meglio l’obbligo di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, a fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Inoltre, qualora verifichi il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e/o Datore di Lavoro.

    Viene poi aggiunto il comma f-bis), che prevede “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”. Pertanto il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire bloccando temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente.

    L’importanza del preposto viene ribadita anche nel contesto degli appalti, art.26 D.lg 81/08. Con la modifiche di legge sopraddette, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l’obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (comma 8-bis).

    Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione e l'aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l'evoluzione dei rischi già esistenti o per l'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, D.Lgs. n. 81/2008). Tale frequenta di aggiornamento entrerà in vigore dopo la revisione degli Accordi prevista entro il 30/06/22, come sopra specificato.

     

    Per conoscere lo stato della tua azienda rispetto a questi importanti obblighi che determinano l’interruzione dell’attività lavorativa, siamo a disposizione con un check-up gratuito e con i nostri servizi di assistenza.

    Per maggiori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | tel. 0421 276274

  • 22 Gen

    Emergenza Coronavirus – Pubblicata la lista delle attività escluse dal controllo del Green Pass dal 01 febbraio

    A seguito del DL n. 1 del 07/01/2021 (di cui alla precedente news) è stata approvata la lista degli esercizi commerciali ritenuti di soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie della persona, per far fronte alle quali, non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19. In sostanza nel DPCM 21 gennaio 2022 sono stati identificati in cinque ambiti per i quali non è richiesto il Green Pass:

    • alimentare e prima necessità;
    • sanitario;
    • veterinario;
    • di giustizia;
    • di sicurezza personale.

    Per quanto riguarda gli esercizi commerciali del primo tipo il DPCM individua una lista di attività commerciali di vendita al dettaglio dove NON sarà necessario avere il Green Pass per l’accesso.

    1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
    2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
    3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
    4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
    5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
    6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
    7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
    8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
    9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

    Nelle FAQ il Governo ha risposto anche alla domanda seguente: coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta

    , l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

    Dove servirà invece il Green Pass? 

    Dal 01 febbraio si allungherà la lista dei luoghi in cui sarà necessario il Green Pass BASE per l’accesso.

    • pubblici uffici
    • servizi postali, bancari e finanziari
    • attività commerciali (diverse da quelle sopra elencate).

    Si ricorda che dal 20/01 il Green Pass è già necessario per presso i servizi alla persona così dettagliati in una FAQ recentemente pubblicata:

    • saloni di barbieri e parrucchieri;
    • centri estetici;
    • istituti di bellezza;
    • servizi di manicure e pedicure;
    • attività di tatuaggio e piercing;
    • sartorie;
    • lavanderie e tintorie, anche industriali;
    • pompe funebri.

    Si rimanda alla tabella pubblicata dal governo per le differenze per l’accesso alla attività attualmente vigenti (ovvero non ci sono ancora le restrizioni sopraddette, che saranno in vigore dal 01/02/2022)Il governo provvederà ad aggiornare la tabella delle attività consentite come di consueto.

    E' importante ricordare che da oggi, lunedì 24/02, la regione Friuli Venezia Giulia è in zona arancionePer coloro che sono in possesso di Green Pass (base o rafforzato) non ci sono modifiche sostanziali, tantomeno per le attività produttive: per tutti i dettagli si rimanda alla tabella sopraddetta.

    Cosa deve fare un’attività produttiva?

    Le attività commerciali, i pubblici uffici, i servizi bancari o finanziari per i quali l’accesso dal 01 febbraio sarà condizionato al possesso del Green Pass è importante comunicarlo ai clienti, ad esempio affiggendo cartelli all’ingresso.

    Inoltre, il datore di lavoro deve aver incaricato formalmente gli addetti al controllo (qui un modello di incarico) ed eseguire il controllo con l’app verifica C19.

     

    Per maggiori informazioni o dubbi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | tel. 0421 276274

  • 10 Gen

    Emergenza Coronavirus – Le nuove misure in vigore e come adeguarsi

    Nelle settimane scorse sono usciti diversi provvedimenti che hanno apportato modifiche alla normativa “COVID-19” – in questa news una sintesi rivolta alle attività produttive.

    Quarantene

    Come indicato nella nostra news precedente la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30.12.2021 ha modificato la durata della quarantena.

    Si rimanda allo schema riassuntivo pubblicato dalla Regione del Veneto e scaricabile qui.

    Obbligo vaccinale

    A partire dall’8 gennaio è previsto l’obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (o che lo compiano in data successiva). E’ prevista l’esenzione o il differimento dell’obbligo qualora ci siano motivi di salute.

    Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

    Green Pass dove e quale serve?

    I decreti del periodo natalizio prevedono un calendario per l’applicazione di misure via via più stringenti per l’applicazione dello strumento del Green Pass in tutte le occasioni di potenziale contagio.

    Di seguito un riepilogo delle prossime date importanti.

    A partire da oggi 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è necessario il Green Pass rafforzato per le seguenti attività:

    • alberghi e strutture ricettive;
    • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
    • sagre e fiere;
    • centri congressi;
    • servizi di ristorazione all’aperto;
    • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
    • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
    • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
    • per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

    A partire dal 20 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è necessario il Green Pass base per le seguenti attività:

    • clienti di parrucchieri e barbieri
    • clienti dei centri estetici.

    A partire dal 01 febbraio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è necessario il Green Pass base per le seguenti attività:

    • negli uffici pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (l’elenco completo sarà dettagliato in un Dpcm che sarà emesso entro il 23/01).

    A partire dal 15 febbraio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, è necessario il Green Pass rafforzato per:

    • per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti di almeno 50 anni.

    Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è valido dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

    Cosa deve fare un’attività produttiva?

    Le attività produttive per le quali l’accesso è condizionato al possesso del Green Pass (base o rafforzato) devono comunicarlo ad utenti e personale, ad esempio affiggendo cartelli all’ingresso.

    Inoltre, il datore di lavoro deve aver incaricato formalmente gli addetti al controllo (qui un modello di incarico) ed eseguire il controllo con l’app verifica C19.

    Si ricorda infine che, è concesso ai lavoratori di consegnare copia del proprio Green Pass al datore di lavoro: qui un modello di comunicazione.

     

    Per maggiori informazioni o dubbi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | tel. 0421 276274

  • 30 Dic

    Emergenza Coronavirus – Modifica della quarantena ed estensione del Green Pass rafforzato

    Ancora nuove modifiche alle disposizioni per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, alla luce della situazione attuale dei contagi. Sono state inserite nel provvedimento nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato e le quarantene per i vaccinati.  Ulteriori dettagli a quando qui sinteticamente riportato, potranno essere specificati quando il testo ufficiale verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Estensione del Green Pass rafforzato

    Il nuovo decreto legge prevede che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, sia ampliato l’uso del Green Pass rafforzato per le seguenti attività:

    • alberghi e strutture ricettive;
    • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
    • sagre e fiere;
    • centri congressi;
    • servizi di ristorazione all’aperto;
    • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
    • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
    • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
    • per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

    Nell’area download la cartellonistica aggiornata per informare degli obblighi all’ingresso:

    Questi obblighi si aggiungono ed integrano a quelli già previsti dal precedente decreto di Natale: vedi news.

    Come si verifica il Green Pass rafforzato? 

    Il Green Pass rafforzato si ottiene solo con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione e per la sua verifica da parte dell’incaricato viene utilizzata l’app verifica C19.

    I controlli possono essere effettuati utilizzando l’app VerificaC19, che è in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l’impostazione specifica per il green pass rafforzato.

    Per verificare il Green Pass rafforzato è sufficiente aprire l’app Verifica C19 e scegliere la tipologia di verifica da menù -> RAFFORZATA (vaccinazione/guarigione).

    Quarantene

    Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

    Cos'è la quarantena? La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo (nel caso specifico il virus SARS-CoV2), con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi. L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.

    In pratica i contatti stretti di un caso confermato di COVID-19 (ad esempio i conviventi) non saranno più sottoposti a quarantena se:

    • Hanno completato il ciclo vaccinale primario (ovvero prima e seconda dose) da meno di 120 gg
    • Sono guariti da meno di 120 gg
    • Hanno già ricevuto la terza dose.

    Questi soggetti, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, dovranno obbligatoriamente:

    • indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nel nostro sito una guida all'acquisto di queste mascherine: clicca qui.
    • effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

    Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

    Per le persone non vaccinate le disposizioni per la quarantena restano invariate.

    Capienze

    Per gli impianti sportivi, il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

     

    Per maggiori informazioni o dubbi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. | tel. 0421 276274

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