Dal 20 ottobre 2019 termina la possibilità di "doppio binario" per la progettazione antincendio
A partire dal 20 ottobre 2019 viene eliminato il cosiddetto “doppio binario“ per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ponendo fine al periodo transitorio di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.
Da tale data infatti, dopo i 180 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.M. del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019, entrano in vigore le modifiche al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.
Viene reso obbligatorio l’uso del Codice di prevenzione incendi per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate” (prive di una Regola Tecnica Verticale riguardante la specifica singola attività).
Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”.
Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Per gli interventi di modifica di attività esistenti non rientranti nel caso appena descritto (cioè nel comma 3 dell’art. 2 del Codice ex DM 3.8.2015), rimane la possibilità di continuare ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi (ex art 5 comma 1bis del Codice) e per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi (ex art. 15 comma 3, del D.Lgs. 139/2006), fatta salva la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare il Codice all'intera attività.
A chiarimento si riporta la tabella di sintesi delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione (circolare 378/2019 del CNI):